1. È istituito un fondo denominato «fondo per il sostegno delle attività musicali».
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere:
a) la partecipazione dello Stato alle attività promosse dalle regioni;
b) l'incremento della presenza di organici orchestrali sinfonici italiani nel panorama fonografico internazionale;
c) l'erogazione di contributi alle scuole, finalizzati all'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale;
d) il finanziamento degli interventi a favore della musica leggera, della musica popolare e della musica per le immagini;
e) il finanziamento delle attività dei festival degli eponimi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7;
f) la diffusione della cultura musicale italiana all'estero;
g) le iniziative di gruppi indipendenti italiani, finalizzate all'organizzazione della esclusiva distribuzione di prodotti musicali realizzati in Italia con esecutori e interpreti italiani;
h) una quota dell'onere per gli interessi derivanti dal debito contratto per finanziare iniziative musicali di particolare rilievo, che valorizzino il prodotto italiano;
i) la rilevazione dei dati di vendita dei prodotti fonografici italiani al fine di poter redigere una classifica settimanale riservata alla sola musica italiana.